Fondazione TS

ALLEGATO “B” ALL’ATTO REP. 24197 RACC. 12304

STATUTO FONDAZIONE “TERRITORI SENESI – la sinistra dal passato al futuro”

TITOLO I
NATURA, DENOMINAZIONE E FINALITA’
ART. 1
E’ costituita la Fondazione “Territori Senesi – la sinistra dal passato al
futuro”.
La Fondazione non ha scopo di lucro.
La Fondazione ha sede in Siena (SI), via Algero Rosi numero 34.
ART. 2
Possono aderire alla Fondazione – in aggiunta agli originari fondatori –
altri soggetti pubblici e privati che apportino il loro contributo al
patrimonio della Fondazione, acquisendo la qualifica, i diritti e gli
obblighi degli altri fondatori, secondo quanto previsto dal presente
statuto.
La richiesta di adesione dovrà essere rivolta al Presidente della
Fondazione e – se accolta dal Consiglio di Amministrazione – sarà
formalizzata con atto notarile.
ART. 3
La Fondazione “Territori Senesi – la sinistra dal passato al futuro” è
istituto culturale che ha per fine la promozione degli ideali e dei valori
democratici e di sinistra in Provincia di Siena.
Per conseguire tali finalità, la Fondazione, a titolo esemplificativo e
non tassativo:
a) svolge attività di ricerca, studio, formazione, approfondimento,
dibattito e divulgazione, sui temi riguardanti la cultura, la politica,
l’economia, l’ambiente, la società;
b) organizza e gestisce convegni, seminari, lezioni e corsi, rivolti alla
generalità dei cittadini o a settori specialistici, nelle materie di cui
sopra;
c) fornisce documentazioni o servizi ad enti ed organizzazioni sociali
ed istituzionali, a rappresentanti nelle istituzione democratiche ed
elettive, nonché a singoli cittadini, al fine di coadiuvare l’attività
culturale e sociale;
d) promuove attività editoriali ed espositive e cura la pubblicazione di
periodici, volumi, monografie, ecc.;
e) svolge attività di ricerca scientifica e tecnologica;
f) gestisce archivi di documentazione;
g) promuove, sviluppa e partecipa a scambi culturali con altri istituti,
associazioni, fondazioni e strutture in genere, aventi le medesime
finalità;
h) attiva ogni possibile strumento che permetta di accedere a
finanziamenti e sovvenzioni pubblici e privati;
i) gestisce gli immobili che compongono il proprio patrimonio ed altri
immobili di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, utilizzandoli per
finalità culturali, politiche, sociali ed istituzionali, in conformità ai fini di
cui al presente statuto, anche concedendone il godimento a terzi, a
titolo oneroso ovvero a titolo gratuito;
l) può acquistare, alienare e locare, beni mobili ed immobili;
m) può eseguire, a propria cura e spese, lavori sugli immobili che
compongono il proprio patrimonio e su altri immobili di cui abbia la
disponibilità a qualsiasi titolo;
n) può aderire ad organizzazioni, sia di carattere locale che nazionale
ed internazionale, i cui fini siano coerenti con i propri;
o) può partecipare a società, associazioni, fondazioni, consorzi ed
altre forme associative, per lo svolgimento delle attività ed il
perseguimento dei fini di cui al presente statuto;
p) può compiere ogni operazione bancaria, inclusi finanziamenti e
mutui, con rilascio di garanzie reali e personali;
q) può svolgere ogni ulteriore attività volta a perseguire le proprie
finalità.
Le attività possono essere gestite ed organizzate anche in
collaborazione con ogni soggetto, organo ed istituto, di carattere
pubblico e privato. Le condizioni di tale collaborazione saranno
stabilite in apposite convenzioni, che disciplineranno anche la
copertura dei relativi oneri.
TITOLO II
PATRIMONIO E MEZZI DI GESTIONE
ART. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dal diritto di proprietà sui beni immobili conferiti dai fondatori, a
questo titolo, al momento della stipula dell’atto costitutivo;
b) dalle somme di denaro e dai beni mobili conferiti dai fondatori, a
questo titolo, al momento della stipula dell’atto costitutivo;
c) dalle somme di denaro e dai beni, mobili e immobili, conferiti, a
questo titolo, dai soggetti che aderiscono alla Fondazione a norma
dell’articolo 2 del presente statuto;
d) dalle somme di denaro e dai beni, mobili e immobili, che
pervengano alla Fondazione in qualsiasi modo, ovvero acquisiti dalla
Fondazione stessa utilizzando le proprie disponibilità, che siano
espressamente destinati ad incrementare il patrimonio.
La Fondazione delibera di volta in volta l’accettazione di eventuali
conferimenti volontari, sia dei soci fondatori che di altri soggetti.
La destinazione del Fondo patrimoniale è vincolata al conseguimento
del fine sociale.
ART. 5
Per lo svolgimento delle proprie attività, la Fondazione si avvale delle
seguenti risorse finanziarie:
a) i redditi derivanti dal patrimonio;
b) i proventi delle attività svolte dalla Fondazione;
c) gli eventuali contributi periodici volontari dei fondatori originari e
dei soggetti che successivamente hanno aderito alla Fondazione;
d) i beni, i contributi e le elargizioni, che pervengano da soggetti
pubblici e privati, che non siano espressamente destinati
all’incremento del patrimonio.
TITOLO III
ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 6
Sono organi della Fondazione:
a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente ed il Vice-Presidente;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti.
CAPO I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART. 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di
consiglieri che può variare tra un minimo di 5= (cinque) ed un
massimo di 16= (sedici).
I consiglieri sono nominati dalla “Associazione Culturale La Quercia
per la promozione dei valori democratici e di sinistra in Provincia di
Siena”, che ne determina anche il numero.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3= (tre) anni, decorrenti
dalla data in cui tutti i suoi componenti sono stati nominati.
In caso di dimissioni, o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo,
di uno o più consiglieri, la nomina spetterà allo stesso soggetto che
aveva nominato i consiglieri cessati dalla carica. I consiglieri nominati
in sostituzione durano in carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere
riconfermati senza limitazioni.
ART. 8
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per
l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, oltre a quanto previsto da altre norme del presente
Statuto:
a) elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice-Presidente
della Fondazione;
b) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo
dell’anno successivo;
d) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo
relativo all’anno precedente;
e) approva i programmi di tutte le attività della Fondazione;
f) vigila sull’attuazione dei programmi di attività ed impartisce le
direttive cui gli altri organi devono conformarsi;
g) delibera in merito alle richieste di adesione alla Fondazione,
presentate ai sensi dell’articolo 2 del presente statuto;
h) adotta le determinazioni relative all’acquisto, alla vendita ed alla
locazione dei beni immobili e mobili, all’acquisizione dei mezzi
finanziari ed alle operazioni bancarie;
i) provvede all’assunzione ed al licenziamento del personale;
l) determina il trattamento giuridico ed economico del personale;
m) determina gli eventuali gettoni di presenza, emolumenti e rimborsi
spese, dei componenti degli organi della Fondazione;
n) delibera sull’accettazione delle donazioni e delle eredità e sul
conseguimento dei legati;
o) delibera le modifiche dello Statuto;
p) approva i regolamenti per la disciplina dell’attività e del
funzionamento della Fondazione;
q) delibera sugli accordi di collaborazione con soggetti pubblici e
privati; sulla adesione ad organizzazioni, sia di carattere locale che
nazionale ed internazionale; sulla partecipazione a società,
associazioni, fondazioni, consorzi ed altre forme associative;
r) delibera in merito alla promozione dei giudizi dinanzi all’autorità
giudiziaria o arbitrale, ovvero in merito alla partecipazione a giudizi
promossi da altri soggetti;
s) nomina, in ogni seduta, il Segretario incaricato della stesura del
verbale;
t) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio;
u) definisce la struttura organizzativa della Fondazione;
v) può nominare il Direttore Generale della Fondazione;
w) può affidare il servizio di cassa ad un istituto di credito all’uopo
indicato;
x) delibera l’esecuzione dei lavori sugli immobili che compongono il
patrimonio della Fondazione e su altri immobili di cui la Fondazione
abbia la disponibilità a qualsiasi titolo;
y) delibera in merito alla gestione degli immobili che compongono il
patrimonio della Fondazione e di altri immobili di cui la Fondazione
abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, anche concedendone il
godimento a terzi, a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito;
z) esercita ogni altro potere relativo all’attività ed al funzionamento
della Fondazione, che non sia espressamente attribuito ad altri organi.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e/o ad uno
o più consiglieri l’esercizio dei propri poteri, relativamente ad oggetti
specificamente determinati.
ART. 9
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l’anno,
per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Deve essere convocato, inoltre, ogni volta che lo ritenga opportuno il
Presidente ovvero ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un
terzo dei componenti.
La convocazione viene effettuata dal Presidente, con avviso scritto
contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, da far pervenire
almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza, la
comunicazione può essere fatta pervenire fino a ventiquattro ore
prima della seduta.
Lo svolgimento delle sedute del Consiglio di Amministrazione e le
deliberazioni adottate, sono documentati in apposito verbale,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato in ciascuna
seduta.
Il Presidente cura la conservazione dei verbali, in ordine cronologico.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma
presso la sede della Fondazione.
ART. 10
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide quando sia
presente almeno la metà dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate di regola a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni relative alle richieste di adesione alla Fondazione ed
alle modifiche dello Statuto sono adottate con il voto favorevole di
almeno quattro quinti dei componenti del Consiglio di
Amministrazione.
Le votazioni avvengono in forma segreta quando hanno ad oggetto
provvedimenti che comportano la valutazione di qualità, requisiti o
comportamenti di persone.
Alle sedute possono essere invitati – e possono partecipare con
facoltà di parola, ma senza diritto di voto – il Direttore Generale ed
ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta opportuna dal
Consiglio di Amministrazione.
CAPO II
PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE
ART. 11
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi
componenti.
Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha
nominato, con possibilità di riconferma senza limitazioni.
Il Presidente è titolare delle seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale della Fondazione, sia di fronte a terzi
che in giudizio;
b) sovrintende a tutte le iniziative ed attività della Fondazione;
c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne esegue le
deliberazioni;
d) esercita i poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo.
CAPO III
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART. 12
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri, dei
quali tre effettivi e due supplenti, da scegliere tra i revisori legali
iscritti nell’apposito registro.
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio
stesso fra i propri i membri effettivi.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica fino alla scadenza del
Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, con possibilità di
riconferma dei suoi membri senza limitazioni.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo,
di uno o più componenti del Collegio, i sostituti durano in carica fino
alla scadenza del mandato del Collegio.
ART. 13
Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al controllo della regolarità
della gestione finanziaria e contabile della Fondazione.
In particolare, tra l’altro, il Collegio provvede:
a) ad esprimere il proprio parere, mediante apposite relazioni, sui
bilanci preventivi e su quelli consuntivi;
b) ad eseguire controlli e verifiche sulla gestione finanziaria e
contabile della Fondazione ed a farne relazione al Consiglio di
Amministrazione;
c) ad accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
d) alle verifiche di cassa.
Il risultato delle operazioni compiute viene fatto constare mediante
apposito verbale.
I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione, senza diritto di voto.
TITOLO IV
STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE,
DIRETTORE GENERALE
ART. 14
La struttura organizzativa della Fondazione è determinata dal
Consiglio di Amministrazione. Essa può prevedere la presenza del
Direttore Generale.
Al Direttore Generale della Fondazione sono attribuite le funzioni di
coordinamento e responsabilità della struttura organizzativa; ed in
particolare di coordinamento dell’organizzazione generale dell’attività,
anche per quanto concerne il raccordo tra il Consiglio di
Amministrazione ed il personale della Fondazione.
Le funzioni di Direttore Generale possono essere affidate ad un
componente del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, al momento della nomina del
Direttore Generale, ne precisa i compiti, la natura e la durata
dell’incarico e ne determina il compenso.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E VARIE
ART. 15
L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° gennaio al 31
dicembre di ciascun anno.
L’amministrazione della Fondazione viene tenuta in conformità alle
norme vigenti, ed è ispirata ai principi della massima semplicità e
trasparenza, dell’efficienza e del rispetto del vincolo di bilancio.
ART. 16
La Fondazione è soggetta a vigilanza e controllo, in base alle norme
vigenti.
ART. 17
La Fondazione, costituita senza limitazioni di durata, potrà
estinguersi nei casi e nelle forme previsti dalle norme vigenti.
ART. 18
In ogni caso di estinzione della Fondazione, i beni che resteranno
dopo la conclusione della liquidazione, saranno ripartiti tra i soggetti
aderenti alla Fondazione, in proporzione dei conferimenti attuati da
ciascuno al momento dell’adesione.
ART. 19
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le
disposizioni del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.
Firmato: Franco CIGNA – Stefano CAMBIAGGI (Notaio).
Copia conforme

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